[1]Art. XX ((Esecuzione semplificata

[2]1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorita' richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito. 2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto da' seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxx · fonte su Normattiva