[1]Art. XVIII ((Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalita' organizzata, di corruzione o di altri gravi reati

[2]1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalita' organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati:

  • a)in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari e' curato dall'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;
  • b)in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari e' adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda. 3. Queste autorita' possono prendere contatti diretti tra loro.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxviii · fonte su Normattiva