[1]Art. XXIV ((Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della Convenzione)

[2]1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, le autorita' giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato. 2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorita' competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto. Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorita' competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxiv · fonte su Normattiva