[1]Art. XXIII ((Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)

[2]1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonche' le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxiii · fonte su Normattiva