[1]Art. XXV ((Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti

[2]1. La denuncia e' accompagnata:

  • a)da un breve esposto dei fatti;
  • b)dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova;
  • c)da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;
  • d)da ogni informazione utile relativa all'identita' e all'indirizzo della persona da perseguire.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxv · fonte su Normattiva