[1]Art. XXX ((Scambi di opinioni e soluzioni di controversie
[2]1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficolta' relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare. 2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorita' designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che e' sorta, e' sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri cosi' designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati. 3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro e' nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. 4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente e' nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. 5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia non puo' esercitare il mandato oppure e' cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo e' impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati. 6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
