Art. XXXI ((Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione 1. Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxxi · fonte su Normattiva