Articolo IV RISERVA DI GIURISDIZIONE Per quanto attiene alle condanne da eseguire in applicazione del presente Trattato, lo Stato trasferente mantiene giurisdizione esclusiva sulle sentenze delle sue autorita' giudiziarie, sulle condanne da queste inflitte nonche' sui procedimenti di revisione, di modifica o di cancellazione delle sentenze e delle condanne pronunciate dalle sue autorita' giudiziarie. Lo Stato ricevente dara' esecuzione ad ogni provvedimento di revisione, di modifica o di cancellazione di una sentenza o di una condanna che gli sia stato comunicato.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artiv · fonte su Normattiva