Art. 13 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]della Sentenza
[2]Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
