[1]DELLA GIURISDIZIONE

[2]1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria giurisdizione per la modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle proprie autorita' giudiziarie. 2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione di una condanna non appena venga informata di una decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della condanna o della pena imposta dalle sue autorita' giudiziarie.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art12 · fonte su Normattiva