Articolo VI TRANSITO DEI CONDANNATI Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un terzo Stato per il trasferimento di condannati, l'altra Parte cooperera' per facilitare il transito attraverso il proprio territorio di coloro che vengano trasferiti in forza di tale accordo. La Parte che intenda effettuare tale trasferimento dara' preventiva notizia del transito all'altra Parte.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artvi · fonte su Normattiva