- 1)Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita e' diretta dovra' presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.
- 2)Uno Stato pofra' rifiutare il transito se la persona condannata e' un proprio cittadino.
- 3)Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
