Articolo II Le Alte Parti Contraenti concordano di incoraggiare gli scambi culturali fra i due paesi e, al fine di facilitare la cooperazione bilaterale, prenderanno in esame la possibilita' di concludere un Accordo Culturale, allo scopo di far avvicinare maggiormente i loro popoli con l'insegnamento e la diffusione nei loro rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, dell'educazione e della civilta' dell'altro.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
