Art. 14 (Trattato)
Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi ed, allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale, esamineranno la possibilita' di concludere un Accordo culturale volto ad avvicinare i propri popoli attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civilta' dell'altro Paese, nonche' attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.
Testo vigente dal 22 ottobre 1998
