[1]in vigore e Durata
[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con le quali le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Ogni modifica di questo Accordo sulla quale entrambe le Parti Contraenti si siano accordate in forma scritta, entrera' in vigore alle stesse condizioni di questo Accordo.
[3]2. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni e rimarra' in forza per un ulteriore periodo di 5 anni successivi, a meno che le due Parti Contraenti decidano di denunciarlo non prima di un anno prima della sua data di scadenza.
[4]3. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla data di denunzia del presente Accordo.
[5]IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[6]FATTO a Roma il 8 marzo duemila in due versioni originali, nelle lingue italiana, slovena ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
[7]In caso di divergenza sull'interpretazione prevarra' il testo inglese.
[8]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia
[9]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 13 marzo 2003
