[1]per danni o perdite
[2]Qualora gli invertitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente interessata e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Testo vigente dal 13 marzo 2003
