Art. 6 (Protocollo aggiuntivo) — Adesione
1. Dal momento in cui il presente Protocollo e' aperto alla firma, potra' aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione. 2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione ed avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento d'adesione.
Testo vigente dal 7 aprile 2023
