Art. 1 (Protocollo addizionale)
[1]Traduzione non ufficiale
[2]PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA, CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA
[3]Le parti di questo protocollo, in qualita' di parti della Convenzione sul contratto per il trasporto internazionale di merci su strada (CMR) fatto a Ginevra il 19 maggio 1956, Desiderando integrare la Convenzione allo scopo di facilitare la redazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure utilizzate per la registrazione e la gestione elettronica dei dati, Hanno concordato quanto segue:
[4]Articolo 1. Definizioni
[5]Per gli scopi del presente Protocollo, si intende: per «Convenzione» la Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR); per «Comunicazione elettronica» ogni comunicazione generata, inviata, ricevuta o conservata attraverso strumenti elettronici, ottici, digitali o simili, col risultato che l'informazione comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni; per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante; per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.
Testo vigente dal 27 marzo 2024
