Art. 4 (Protocollo addizionale)
Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica 1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione. 2. Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l'integrita' delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui e' stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L'integrita' delle indicazioni e' garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione. 3. Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione. 4. La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.
Testo vigente dal 27 marzo 2024
