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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 26 marzo 1931 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Rocco.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 aprile 1931 al 16 dicembre 2009
