[1]Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note.
[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro per gli Affari Esteri, S. E. l'Avv. Prof. Federico Bigi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48, e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960, sono modificati come segue:
[6]Art. 2 - Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato. La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sara' regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potra', a condizione di reciprocita', essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione piu' favorita.
[7]Art. 44 - Secondo comma: Sara' tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonche' di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo.
[8]Art. 48 - Il Governo della Repubblica italiana somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualita' non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonche' un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui. Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrispondera' un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente. Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sara' concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.
[9]Art. 49 - Primo comma: Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.
[10]Art. 52.- Primo comma: In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e, 47, nn. 1, 2, 3, 4, il Governo stesso ricevera' dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1 gennaio 1968.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
