[1]Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note.

[2](Roma, 10 settembre 1971)

[3]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939.

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Aldo Moro, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico Bigi, segretario di Stato per gli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]Gli articoli 1, 47, 49 e 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953, del 20 dicembre 1960 e del 6 marzo 1968, sono modificati come segue: Art. 1. - Le relazioni fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato. La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralita' ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la piu' viva amicizia e la piu' ampia cooperazione della Repubblica italiana per la conservazione della sua antichissima liberta' e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse. Art. 47. - Il terzo periodo del n. 1 e' sostituito dal seguente: I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana. Art. 49. - Primo comma: Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente. Art. 52. - Primo comma: In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso ricevera' dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1 ottobre 1970.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816~accordo-art1 · fonte su Normattiva