Ogni Parte contraente si impegna ad applicare, in conformita' della propria legislazione nazionale, le norme previste dal presente Accordo nei confronti:
- a)dei propri cittadini che hanno commesso uno degli atti di cui all'articolo 2, sia sul proprio territorio che a bordo di proprie navi od aeronavi, sia al di fuori dei territori nazionali, a bordo di navi, di aeronavi o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato;
- b)degli stranieri che abbiano commesso uno di tali atti sul proprio territorio od a bordo di navi o di aeronavi aventi la propria nazionalita' od a bordo di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato soggetto alla propria giurisdizione.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
