1. Ogni Parte contraente si impegna ad adottare, in conformita' della propria legislazione interna, i provvedimenti necessari allo scopo di punire come reati l'impianto delle stazioni di cui all'articolo 1, il loro esercizio nonche' gli atti di collaborazione compiuti scientemente a tale scopo. 2. Saranno ritenuti atti di collaborazione, per quanto attiene alle stazioni di cui all'articolo 1, i seguenti atti:
- a)la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione;
- b)la fornitura di quanto e' necessario per il loro funzionamento;
- c)la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti;
- d)la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere compresa la pubblicita';
- e)la fornitura di servizi di pubblicita' in favore delle stazioni di cui trattasi.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
