Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' ritenuta suscettibile di impedire alle Parti contraenti:
- a)di punire come reati atti diversi da quelli previsti all'articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelle di cui all'articolo 3;
- b)di applicare le disposizioni del presente Accordo a stazioni di radiodiffusione installate od operanti su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
