Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' ritenuta suscettibile di impedire alle Parti contraenti:

  • a)di punire come reati atti diversi da quelli previsti all'articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelle di cui all'articolo 3;
  • b)di applicare le disposizioni del presente Accordo a stazioni di radiodiffusione installate od operanti su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art4 · fonte su Normattiva