1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell'insegnamento superiore. 2. Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali ed in particolari dall'Unesco.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
