1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell'insegnamento superiore. 2. Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali ed in particolari dall'Unesco.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art12 · fonte su Normattiva