1. Il Comitato regionale elegge, per ognuna delle proprie sessioni, un Presidente ed adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Il Comitato si riunira' per la prima volta tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. Il Segretariato del Comitato regionale prepara l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato conformemente alle direttive che da esso riceve e alle disposizioni del regolamento interno. Esso inoltre e' di ausilio degli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui questi ultimi necessitano nel quadro delle loro attivita'.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art11 · fonte su Normattiva