1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le competenti autorita' a riconoscere, in conformita' alla definizione del riconoscimento figurante all'articolo 1, paragrafo 1, i diplomi rilasciati al termine degli studi secondari e ogni altro titolo rilasciato negli altri Stati contraenti, che consenta l'accesso all'insegnamento superiore, allo scopo di permettere ai detentori di tali titoli e diplomi d'intraprendere degli studi negli istituti d'insegnamento superiore situati nel territorio di tali Stati contraenti. 2. Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 a), l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potra' esser subordinata all'esistenza delle capacita' logistiche di accoglimento e alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste per intraprendere con profitto gli studi in questione.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art3 · fonte su Normattiva