ARTICOLO V Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della cooperazione diretta tra gli Enti pubblici e privati e le organizzazioni di entrambe le Parti Contraenti, nonche' la stipulazione, laddove necessario, di singoli accordi e contratti.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377~accordo-artv · fonte su Normattiva