ARTICOLO IV La cooperazione fra le Parti sara' realizzata soprattutto nelle seguenti forme: - scambio di delegazioni, scienziati ed esperti; - organizzazione di seminari, simposi ed incontri bilaterali di esperti; - scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche; - elaborazione congiunta e realizzazione di programmi e di progetti; - altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso dell'attuazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377~accordo-artiv · fonte su Normattiva