ARTICOLO V Le Parti Contraenti adotteranno le misure e procedimenti legali applicabili nei settori finanziario e fiscale, destinati a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la creazione di imprese miste ("joint ventures"), con lo scopo di ampliare l'infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione del flusso turistico bilaterale. Le Parti Contraenti si impegneranno ad applicare agli investimenti nel settore turistico la disciplina che regola tali investimenti, prevista dall'Accordo Quadro firmato il 17 ottobre 1989 e cioe':
- a)concessione di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e di quello riservato a investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso in base ad accordi bilaterali;
- b)garanzia del rientro degli utili e della possibilita' di disinvestimento;
- c)concessione di un equo risarcimento in caso di esproprio;
- d)non utilizzazione di qualsiasi meccanismo di protezione interna nell'intento di ostacolare gli obiettivi del presente Accordo. Le Parti Contraenti stabiliranno specifici canali di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico mediante - tra le altre iniziative - l'identificazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti, l'organizzazione di visite e di seminari per imprenditori e la costituzione di registri di investitori potenziali.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
