Una Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni sull'attuazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che potranno aver luogo fra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve detta richiesta per iscritto, salvo quanto diversamente concordato fra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
