d'uso (1) Con il termine "oneri d'uso" si intende un onere imposto alle linee aeree dalle Autorita' competenti o da esse consentito per la fornitura di proprieta' o attrezzature dell'aeromobile o attrezzature di navigazione aerea, ivi compresi i servizi e le attrezzature connesse, per gli aereomobili, i loro equipaggi, passeggeri e carichi. (2) Una Parte contraente non puo' imporre o consentire che vengano imposti alla linea aerea designata dell'altra Parte oneri d'uso piu' alti di quelli imposti alle proprie linee aeree che gestiscono servizi aerei internazionali analoghi. (3) Ove possibile, ciascuna Parte contraente dovra' promuovere consultazioni sugli oneri d'uso fra gli organismi e le linee aeree competenti utilizzando i servizi e le attrezzature forniti da detti organismi tramite le organizzazioni che rappresentano queste linee aeree.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art13 · fonte su Normattiva