di diritti (1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non commerciali. (2) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti specificati nel presente Accordo ai fini della gestione dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella apposita Sezione dell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi e rotte sono qui di seguito definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". Nel gestire un servizio concordato su una rotta specificata la linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' godere, oltre ai diritti di cui al comma (1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti determinati per quella rotta in conformita' all'Allegato al presente Accordo al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri merci, ivi compresa posta, sia singolarmente che collettivamente. (3) Nessuna disposizione del comma (2) del presente Articolo sara' intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, in un punto del territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e bagagli, merci, ivi compresa posta, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art3 · fonte su Normattiva