o sospensione dell'autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare o sospendere l'autorizzazione per 1'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3(2) del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterra' necessarie sull'esercizio di questi diritti: (a) (i) nel caso del Governo di Hong Kong, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini; (ii) nel caso del Governo della Repubblica Italiana, ogni qualvolta non sia soddisfatto che detta linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong; ovvero (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; ovvero (c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformita' alle condizioni di cui al presente Accordo. (2) A meno che l'immediata revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al comma (1) del presente Articolo o l'imposizione delle condizioni qui contenute sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art5 · fonte su Normattiva