o sospensione dell'autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare o sospendere l'autorizzazione per 1'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3(2) del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterra' necessarie sull'esercizio di questi diritti: (a) (i) nel caso del Governo di Hong Kong, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini; (ii) nel caso del Governo della Repubblica Italiana, ogni qualvolta non sia soddisfatto che detta linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong; ovvero (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; ovvero (c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformita' alle condizioni di cui al presente Accordo. (2) A meno che l'immediata revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al comma (1) del presente Articolo o l'imposizione delle condizioni qui contenute sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
