Con il termine "tariffa" si intende: (a) l'importo che la linea aerea ha fissato o fissera' per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci (esclusa la posta) sui servizi aerei e gli oneri e le condizioni per i servizi ausiliari a detto trasporto; e (b) ogni altro importo calcolato utilizzando altre tariffe, aggiunte per settori internazionali e per i settori nazionali che facciano parte del trasporto internazionale; e comprende (c) le condizioni che regolano la disponibilita' o l'applicabilita' di detto importo, ivi compresi i benefici ad esso connessi; e/o (d) la commissione corrisposta da una linea aerea ad un agente in relazione ai biglietti venduti o alle rotte completate da quell'agente per il trasporto su servizi aerei. (2) Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticheranno per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovranno essere quelle approvate dalle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e dovranno essere stabilite in misura ragionevole, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi del caso, ivi compresi i seguenti criteri: il costo di gestione dei servizi concordati, gli interessi degli utenti, le commissioni, un ragionevole profitto e le tariffe delle altre linee aerea che operano su tutta o parte della stessa rotta. (3) Le tariffe di cui al comma (2) del presente Articolo possono essere concordate dalle linee aeree designate dalle Parti contraenti che richiedono l'approvazione delle stesse, le quali possono consultare altre linee aeree che operano su tutta o parte della stessa rotta, prima di proporre dette tariffe. Tuttavia, ad una linea aerea designata non verra' impedito di proporre le tariffe, ed alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti di approvarle, qualora detta linea aerea non abbia ottenuto il consenso su detta tariffa da parte dell'altra linea aerea designata, ovvero in quanto nessuna altra linea aerea designata opera sulla stessa rotta. Con i riferimenti nel presente comma ed in quello precedente alla "stessa rotta" si intende la rotta gestita, non quella specificata. (4) Qualsiasi tariffa proposta per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovra' essere presentata alle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti da parte della linea o delle linee aeree che richiedono l'approvazione in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere, separatamente, di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo. Dovra' essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva proposta (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare). La tariffa proposta sara' considerata presentata alle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente alla data in cui essa e' ricevuta da queste ultime. (5) Le tariffe proposte possono essere approvate dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in qualsiasi momento e, purche' siano state presentate in conformita' al comma 4 del presente Articolo, verranno ritenute approvate dalle Autorita' aeronautiche di quella Parte contraente a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare), le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa proposta. (6) Qualora la notifica di non accordo sia fornita in conformita' alle disposizioni del comma (5) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno definire la tariffa di concerto. A tal fine, una Parte contraente puo', entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di non accordo, richiedere consultazioni fra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti che dovranno tenersi entro trenta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente riceve detta richiesta per iscritto. (7) Qualora la tariffa non sia stata approvata dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in conformita' al comma (5) del presente Articolo, e qualora le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti non abbiamo potuto determinare di concerto la tariffa in conformita' al comma (6) del presente Articolo, la controversia verra' composta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. (8) In attesa dell'approvazione della tariffa proposta dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, la linea o le linee aeree designate che richiedono detta approvazione possono impegnarsi in attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita della tariffa, purche' (a) detta commercializzazione, pubblicita' e vendita: (i) dovra' essere per il trasporto che inizia alla data o dopo la data proposta di vigore della tariffa; e (ii) non siano intraprese prima della data di presentazione della tariffa; (b) sia messo in chiaro che la tariffa viene commercializzata, pubblicizzata e venduta sulla base di detta approvazione; e (c) dette attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita verranno interrotte qualora sia data notifica di non accordo sulla tariffa. (9) Ai sensi del comma (10) del presente Articolo, la tariffa stabilita in conformita' alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore, a meno che la linea, o linee aeree che la applicano non la revochino con l'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti, finche' non sia stata stabilita una tariffa sostitutiva. (10) Se non con l'accordo delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e per il periodo da loro convenuto, la validita' della tariffa non dovra' essere prolungata in virtu' del (9) del presento Articolo: (a) qualora la tariffa abbia una scadenza, per piu' di dodici mesi da quella data; (b) qualora la tariffa non abbia una scadenza, per piu' di 12 mesi dalla data in cui la linea aerea designata di una Parte contraente ha presentato la tariffa sostitutiva alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. (11) (a) Le tariffe praticate dalla linea aerea designata da Hong Kong per il trasporto fra l'Italia ed un altro stato dovranno essere soggette all'approvazione da parte delle Autorita' aeronautiche italiane e, se necessario, dell'altro stato. Le tariffe praticate dalla linea aerea designata italiana per il trasporto fra Hong Kong ed uno stato diverso dall'Italia dovranno essere soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di Hong Kong e, se necessario, dell'altro stato. (b) La tariffa proposta per detto trasporto dovra' essere presentata dalla linea aerea designata da una Parte contraente che richiede l'approvazione di detta tariffa alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte. Dovra' essere presentata in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo ed almeno 60 giorni prima della data operativa proposta (o in un periodo piu' breve che potra' essere concordato). La tariffa proposta dovra' essere considerata come presentata alla data in cui e' stata ricevuta dalle Autorita' aeronautiche. (c) Detta tariffa puo' essere approvata in qualsiasi momento dalle Autorita' aeronautiche della Parte contraente alle quali e' stata presentata e verra' considerata approvata da esse a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esse abbiano fornito alla linea aerea designata che richiede l'approvazione di detta tariffa una notifica scritta di non accordo. (d) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono revocare l'approvazione di detta tariffa approvata o che si ritiene approveranno fornendo un preavviso di 120 giorni alla linea aerea designata che pratica detta tariffa purche' vengano fornite motivazioni della notifica di revoca dell'approvazione. Detta linea aerea dovra' cessare di praticare detta tariffa alla fine di quel periodo. (12) Nonostante le disposizioni dei commi (5) e (11) (c) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente non dovranno non approvare la tariffa proposta loro presentata da una linea aerea designata che corrisponda (a livello di prezzo, condizioni e data di scadenza, ma non necessariamente di rotta utilizzata) alla tariffa imposta da una linea aerea di quella Parte contraente per servizi paragonabili fra gli stessi punti o che sia piu' restrittiva o alta di quella tariffa.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
