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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, concernente la riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 30 marzo 1931 - Anno IX

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Rocco - Mosconi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 1 maggio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-03-30;379~art1 · fonte del testo