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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonche' altri indifferibili provvedimenti e sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1936 - Anno XIV
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Di Revel.
[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
