- a)Ai fini su indicati, il controllo di sicurezza si applica
- i)alle imprese comuni e alle imprese che rientrino nel campo di un accordo concluso in conformita' dell'articolo 1 (a) (ii) o nel campo di una domanda fatta) in conformita' dell'articolo 1 (b);
- ii)agli impianti utilizzanti materie grezze o materie fissili speciali ricuperate o ottenute nei detti impianti;
- iii)agli impianti utilizzanti materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo in virtu' dell'articolo 1.
- b)Tuttavia, il Comitato di Direzione dell'Agenzia (denominato qui appresso "Comitato di Direzione") puo' prescindere dall'applicazione del controllo di sicurezza nel caso di materie fissili speciali esportate fuori dei territori posti sotto la giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, a condizione che tali materie siano sottoposte ad un controllo di sicurezza equivalente.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
