• a)Le materie, fissili speciali recuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo dovranno essere impiegate esclusivamente a scopi pacifici, sotto il controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o in reattori, che saranno precisati dal Governo o dai Governi interessati.
  • b)Ogni eccedenza di materie fissili speciali ricuperate o ottenute, che superi i quantitativi necessari agli impieghi indicati qui sopra, restera' sottoposta al controllo dell'Agenzia, la quale potra' richiederne il deposito presso l'Agenzia o in altri magazzini controllati o controllabili dall'Agenzia stessa, a condizione che, successivamente, le materie fissili speciali depositate nel modo suddetto siano restituite senza indugio agli interessati dietro loro richiesta, per essere utilizzate da essi alle condizioni sopra descritte.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art4 · fonte su Normattiva