L'Agenzia esplichera', nei confronti di qualsiasi impresa o impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall'articolo 8, le funzioni ed i diritti seguenti:
- a)esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura specializzati, compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del controllo previsto dalla presente Convenzione
- b)approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all'articolo 1;
- c)esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo scopo di facilitare la contabilita delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto;
- d)domandare e ricevere rapporti sul pregresso dei lavori.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
