L'Agenzia esplichera', nei confronti di qualsiasi impresa o impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall'articolo 8, le funzioni ed i diritti seguenti:

  • a)esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura specializzati, compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del controllo previsto dalla presente Convenzione
  • b)approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all'articolo 1;
  • c)esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo scopo di facilitare la contabilita delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto;
  • d)domandare e ricevere rapporti sul pregresso dei lavori.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art3 · fonte su Normattiva