• a)L'Ufficio di controllo e' competente per:
  • I)elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalita' tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;
  • II)preparare le clausole relative all'applicazione dei regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;
  • III)vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, nonche' degli accordi di cui al comma precedente;
  • IV)esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterra' che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.
  • b)L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attivita'.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art8 · fonte su Normattiva