- a)L'Ufficio di controllo e' competente per:
- I)elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalita' tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;
- II)preparare le clausole relative all'applicazione dei regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;
- III)vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, nonche' degli accordi di cui al comma precedente;
- IV)esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterra' che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.
- b)L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attivita'.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
