[1]Protocollo relativo al Tribunale creato dalla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

[2]I Governi partecipanti alla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza, nel campo dell'energia nucleare in data odierna (denominata qui appresso la "Convenzione"); Desiderando regolare, in base all'articolo 12 della Convenzione, l'organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono; Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono allegante alla Convenzione:

[3]Art. 1.

[4]Il Tribunale creato dall'articolo 12 (a) della Convenzione esercita le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art1 · fonte del testo