- a)La designazione dei giudici, prevista dall'articolo 12 (a) della Convenzione, verra' effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata, in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.
- b)I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
