• a)La designazione dei giudici, prevista dall'articolo 12 (a) della Convenzione, verra' effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata, in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.
  • b)I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art2 · fonte su Normattiva