• a)I Paesi membri e l'Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L'agente puo' essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati.
  • b)Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei Paesi membri.
  • c)Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell'immunita' di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l'esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell'inviolabilita' dei documenti e della liberta' di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale.
  • d)Tali immunita' sono concesse alle dette persone esclusivamente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale puo' togliere l'immunita' allorche' giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia.
  • e)Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art10 · fonte su Normattiva