• a)L'udienza e' pubblica, salvo decisione in contrario, adottata d'ufficio o su richiesta delle parti.
  • b)Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art9 · fonte su Normattiva