Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957
Art. 11 (Protocollo)
- a)Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
- b)I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula di procedura sia secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
