• a)Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
  • b)I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula di procedura sia secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art11 · fonte del testo