1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
