sulla Responsabilita' 1. Salvo quanto diversamente disposto nell'Articolo 16, gli "Stati Partner", nonche' l'ESA, sono responsabili in conformita' alle norme della Convenzione sulla Responsabilita'. 2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilita', i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilita', sulla suddivisione di tale responsabilita' e sulla difesa da opporre a tale richiesta. 3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'Articolo 12.2, i "Partners" interessati (e l'ESA, se del caso) possono concludere separati accordi sulla suddivisione di ogni eventuale responsabilita' solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilita'.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art17 · fonte su Normattiva