Doganale e di Immigrazione 1. Ogni "Stato Partner" facilitera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti, l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo. 2. Ogni "Stato Partner" facilitera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti, il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro "Stato Partner" ed ai loro familiari i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo. 3. Ogni "Stato Partner" si adoperera' per autorizzare l'ingresso nel proprio territorio, in esenzione da diritti doganali e da altri simili oneri, dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
